Esportazione o riesportazione?

I contribuenti che esportano merci sottoposte al regime doganale di “riesportazione”, applicano a queste merci il tasso l’Iva dello 0% come quella di esportazione – Periodicamente la legittimità di una tale riduzione dell’Iva diventa oggetto di processi in tribunale – Fino a poco tempo fa i verdetti erano a favore dei contribuenti – In seguito alla risoluzione della Suprema Corte arbitrale questa prassi potrà cambiare.

In base all’articolo 165 del Codice doganale della Russia l’esportazione rappresenta il regime doganale nell’ambito del quale le merci che erano in libera circolazione sul territorio doganale della Russia abbandonano il territorio senza alcun impegno di ritorno.
Per quanto riguarda il regime di riesportazione, la sua applicazione prevede l’esportazione dal territorio doganale della Federazione russa delle merci importati in precedenza senza il pagamento, oppure con il rimborso delle tasse sull’importazione, di altre tasse e senza l’applicazione alle merci delle restrizioni e delle proibizioni di carattere economico, determinate dalla legislazione russa sul commercio estero (articolo 239 del Codice doganale della Russia).
L’essenziale differenza tra le due operazioni è evidente: al regime doganale di esportazione possono essere sottoposte soltanto quelle merci che si trovano in libera circolazione sul territorio doganale della Russia, mentre il regime doganale di riesportazione può essere applicato soltanto ai prodotti stranieri, che vengono importati sul territorio doganale della Federazione russa.
In base alla legislazione doganale, nel momento in cui un prodotto lascia il Paese sotto il regime di esportazione, viene applicata la tassazione in base all’Iva dello 0%  (comma 1, 8 del punto 1 dell’articolo 165 del Codice doganale della Russia).
Il testo del Codice doganale della RussiaGli operatori economici coinvolti nelle operazioni import-export si domandano spesso se la legge che riguarda il versamento dell’Iva durante l’esportazione delle merci può essere applicata alle merci che lasciano il Paese in regime di riesportazione?
Bisogna sottolineare che dalla legislazione russa sulle tasse sono assenti i concetti di esportazione e di riesportazione. Questo significa ch, in base al punto 1 dell’Articolo 11 del Codice fiscale della Russia, questi concetti devono essere interpretati così come vengono usati della legislazione doganale.
In questa situazione le Corti arbitrali della Russia finora avevano interpretato le norme degli articoli 165 e 239 del codice doganale della Russia nel modo seguente: entrambi i regimi (esportazione e riesportazione) hanno degli indizi comuni caratteristici per il processo nell’ambito del quale merci vengono portate fuori dal territorio doganale della Russia senza l’impegno di riportarle. Logicamente, il capitolo 21 del Codice doganale che stabilisce l’Iva dello zero per cento per le merci destinate all’export, può essere applicato anche ai prodotti destinati alla riesportazione. Inoltre, alle operazioni di riesportazione possono essere applicate le normative e le regole sul rimborso dell’Iva per le operazioni della realizzazione delle merci, esportate dal Paese sotto il regime doganale dell’export e vengono applicate le regole previste dagli articoli 172 (definisce le modalità di esenzioni fiscali sull’Iva) e 176 (definisce la modalità di rimborso dell’Iva) del Codice fiscale della Federazione russa.
Invece, il 24 giugno 2008 la Suprema corte arbitrale della Russia ha varato la Risoluzione no. 2968/08 che ha cambiato completamente la prassi generale sull’applicazione dell’Iva alle operazioni di riesportazione.
Secondo la Corte arbitrale suprema bisogna prima di tutto tenere conto delle differenze dei regimi di export e di riexport, dal momento che queste operazioni hanno contenuti economici e di diritto autonomi e si distinguono dal punto di vista degli obiettivi.
Nel punto 1 dell’articolo 164 del Codice fiscale il legislatore ha introdotto delle esigenze imperative, il cui rispetto rende possibile l’applicazione dell’aliquota Iva dello 0%. La vendita (o altro) delle merci esportate sotto il regime doganale di riesportazione non rientra nella lista delle operazioni per le quali è prevista l’Iva dello 0%. Secondo la Corte arbitrale suprema non possono esserci altre interpretazioni di questa normativa.
Questo significa che non si può applicare l’articolo 164 del Codice doganale della Russa al regime doganale di riesportazione. Inoltre, la Corte arbitrale suprema ha sottolineato che un’operazione di riesportazione non costituisce oggetto per l’applicazione dell’Iva. Il regime doganale di riesportazione è attribuito dal Codice doganale della Russia ai regimi doganali “conclusivi”. Questo significa che le operazioni con le merci non sono ancora state portate a termine, la merce è soggetta all’esportazione dal territorio doganale della Federazione russa, ovvero il territorio della Russia per questa merce  è una tappa intermedia lungo la via  che la stessa merce segue da uno Stato all’altro.
Come soggetto per l’applicazione dell’Iva può essere riconosciuta la produzione delle merci sul territorio della Russia, che in particolare viene riconosciuto come il luogo della realizzazione (vendita) delle merce, se la stessa merce al momento dell’inizio del carico o del trasporto si trovava sul territorio della Federazione Russa (articolo 147 del Codice fiscale della Russia).
Con regime dichiarato di riesportazione la  fuoriuscita delle merci dal territorio della Russia non può essere riconosciuta come inizio del trasporto (il processo di trasporto deve essere ancora terminato).
Partendo da questo l’operazione di  realizzazione (vendita, consegna) delle merci che sono state  trasportate attraverso il territorio della Russia  in regime di riesportazione, non rappresenta un oggetto per l’applicazione dell’Iva.
A queste merci non vengono applicate le regole sul calcolo dell’Iva e non esistono basi per l’applicazione delle esenzioni fiscali e per il rimborso della tassa,  come previsto dagli articoli 172 e 176 del Codice fiscale della Russia.
Secondo la Corte arbitrale suprema questo non entra in contraddizione con il comma 3 del punto 1 dell’articolo 151 del Codice fiscale della Russia, in base al quale al momento dell’importazione della merce sul territorio doganale della Federazione Russa e la messa della stessa merce sotto il regime doganale di riesportazione, l’Iva non viene versata dal momento che nella normativa indicata si tratta di operazioni di import delle merci sul territorio della Federazione Russa e non di operazioni di realizzazione di queste merci sul territorio del Paese.
Da notare infine che la legislazione fiscale stabilisce che nel momento in cui le merci lasciano il territorio della Russia in regime doganale di riesportazione le somme dell’Iva che erano state versate al momento dell’ingresso delle merci nel territorio della Russia vengono rimborsate al contribuente in base alle modalità stabilite dalla legislazione doganale (comma 2 del punto 2 dell’articolo 151 del Codice doganale della Federazione russa).

 

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